Il Sistema di ingressi/uscite (EES) è il nuovo sistema automatizzato dell’Unione Europea che, a partire dal 12 ottobre 2025, registrerà digitalmente i dati di ingresso e uscita dei viaggiatori extra-UE. Sostituirà i timbri sul passaporto con controlli biometrici per aumentare la sicurezza e gestire meglio i soggiorni brevi (massimo 90 giorni su 180). Riguarda sia chi necessita di visto, sia chi ne è esente.
COS’È IL SISTEMA DI INGRESSI/USCITE (EES)
Il Sistema di ingressi/uscite (EES) rappresenta una rivoluzione digitale nella gestione delle frontiere europee. Si tratta di un’infrastruttura informatica automatizzata progettata per registrare i movimenti dei cittadini di Paesi terzi che attraversano le frontiere esterne dello spazio Schengen per soggiorni di breve durata.
A cosa serve il sistema
L’obiettivo principale dell’EES non è solo burocratico, ma funzionale alla sicurezza e all’efficienza. Il sistema è stato creato per:
- Modernizzare i controlli: Sostituire l’obsoleto sistema di apposizione manuale dei timbri sui passaporti, che richiede tempo e non permette un controllo incrociato immediato.
- Aumentare la sicurezza: Contrastare l’uso di identità false e aiutare le forze dell’ordine nella lotta al terrorismo e ai reati gravi.
- Gestire i flussi migratori: Identificare con precisione chi supera il periodo di soggiorno autorizzato (i cosiddetti overstayers).
Per quali cittadini si applica
È fondamentale chiarire chi dovrà sottoporsi a questa registrazione. Il sistema EES si applica a:
- Cittadini di Paesi terzi (ovvero chi non ha la cittadinanza dell’Unione Europea, né di Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Svizzera).
- Viaggiatori che necessitano di un visto per soggiorni di breve durata.
- Viaggiatori che provengono da Paesi esenti dall’obbligo di visto turistico.
Il sistema è attivo per soggiorni fino a 90 giorni nell’arco di un periodo di 180 giorni.
Dove sarà attivo
Il sistema sarà operativo presso le frontiere esterne di 29 Paesi europei. Ecco l’elenco completo dei territori coinvolti: Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Svizzera.
Nota: Cipro e Irlanda, pur essendo nell’UE, continueranno ad apporre i timbri manualmente.
COME FUNZIONA L’EES
Il funzionamento del Sistema di ingressi/uscite (EES) cambia radicalmente l’esperienza in frontiera, introducendo la tecnologia biometrica come standard di controllo.
Registrazione dei dati al primo ingresso
Se arrivi a un valico di frontiera per la prima volta dopo l’entrata in vigore del sistema (12 ottobre 2025), la procedura sarà la seguente:
- Dovrai fornire i tuoi dati personali presenti nel documento di viaggio (nome, data di nascita, nazionalità).
- Gli agenti di frontiera scatteranno una foto del tuo volto.
- Verranno scansionate le tue impronte digitali.
Questi dati biometrici verranno salvati in un file digitale sicuro. Se ti rifiuti di fornire questi dati, l’ingresso ti sarà negato.
Controlli biometrici successivi
Per i viaggi successivi al primo, il passaggio sarà molto più rapido. Poiché la tua foto e le tue impronte sono già nel database:
- I funzionari verificheranno solo la corrispondenza biometrica.
- Potrai utilizzare, dove disponibili, i sistemi self-service o le applicazioni mobili per anticipare l’inserimento di alcuni dati, riducendo i tempi di attesa.
Calcolo automatizzato dei 90 giorni su 180
Il sistema calcola automaticamente la durata del soggiorno. Non ci sarà più bisogno di contare i giorni guardando i timbri sul passaporto: l’EES registra elettronicamente la data e il luogo di ogni ingresso e uscita. Questo permette di sapere istantaneamente se un viaggiatore ha ancora giorni disponibili o se ha superato il limite consentito.
COSA CAMBIA PER CHI VIAGGIA IN ITALIA
L’introduzione del sistema EES Europa avrà un impatto diretto su tutti i turisti e i visitatori extra-UE che scelgono l’Italia come destinazione.
Addio al timbro sul passaporto
Il cambiamento più visibile è la scomparsa del timbro fisico. La registrazione elettronica è più affidabile e non può essere falsificata. Questo significa che la prova del tuo ingresso e della tua uscita è interamente digitale.
Controlli più rigorosi alle frontiere
Con l’EES, le autorità di frontiera italiane avranno accesso immediato alla tua storia di viaggio recente in tutti i 29 Paesi aderenti. Il sistema segnalerà automaticamente:
- Se hai già soggiornato in area Schengen.
- Se ti è stato rifiutato l’ingresso in precedenza.
- Se stai utilizzando un documento segnalato.
Fasi di avvio
Sebbene la data ufficiale sia il 12 ottobre 2025, l’introduzione sarà graduale nell’arco di 6 mesi. Il sistema sarà pienamente operativo entro il 10 aprile 2026. Durante i primi mesi, è possibile che non tutti i dati vengano raccolti istantaneamente in ogni valico, ma l’obiettivo è arrivare alla completa digitalizzazione.
Hai bisogno della fideiussione bancaria e dell’assicurazione sanitaria? Hai delle domande?
Chiama subito, i nostri consulenti sono pronti a rispondere a tutte le tue domande gratuitamente:
Rispondiamo in orario di ufficio entro 5 minuti!
DIFFERENZA TRA EES E VISTO SCHENGEN
È fondamentale non confondere l’EES con il Visto Schengen, poiché sono due strumenti diversi che lavorano insieme.
- Il Visto Schengen è un’autorizzazione preventiva. È il documento che permette a cittadini di determinate nazionalità di presentarsi alla frontiera. Viene richiesto prima del viaggio.
- L’EES (Entry/Exit System) è un registro dei movimenti. È il sistema che annota effettivamente quando entri e quando esci.
Punto chiave: L’EES si applica anche a chi non ha bisogno del visto. Mentre il visto riguarda solo alcune nazionalità, l’EES riguarda tutti i cittadini extra-UE che entrano per soggiorni brevi. Se hai un visto per soggiorni di breve durata, le tue impronte digitali sono già nel sistema visti (VIS) e non verranno reinserite nell’EES, ma verrai comunque registrato in ingresso e uscita.
EES E CALCOLO DEI 90 GIORNI
Una delle funzioni più critiche del registro ingressi uscite UE è il monitoraggio del periodo di permanenza autorizzato.
La regola dei 90/180 giorni
La regola non cambia, ma cambia il modo in cui viene fatta rispettare. Puoi soggiornare per un massimo di 90 giorni in un arco temporale mobile di 180 giorni. Questo periodo viene calcolato come periodo unico per tutti i Paesi che utilizzano l’EES.
Strumenti di verifica per il viaggiatore
Per evitare errori, sarà possibile utilizzare un “calcolatore per soggiorni di breve durata” online. Questo strumento permetterà ai viaggiatori di verificare quanti giorni di permanenza restano a loro disposizione. Tuttavia, il calcolo ufficiale rimane quello registrato dalle autorità di frontiera al momento del passaggio.
Cosa succede ai familiari di cittadini UE?
Il calcolo della durata del soggiorno autorizzato non si applica ai cittadini extra-UE che sono familiari di cittadini dell’UE, se viaggiano insieme a loro o li raggiungono, e che esercitano il diritto alla libera circolazione.
POSSIBILI CONSEGUENZE PER CHI SUPERA IL SOGGIORNO
Il sistema EES è implacabile nell’identificare i “soggiornanti fuoritermine” (overstayers). Se il sistema registra che non sei uscito entro i termini previsti, scattano delle conseguenze serie.
Identificazione automatica
L’EES individua facilmente chi rimane nello spazio Schengen più a lungo del consentito. Non è più possibile sperare in una svista dell’agente doganale che controlla i timbri.
Sanzioni e provvedimenti
Se soggiorni più a lungo di quanto consentito, le conseguenze dipendono dalla legislazione nazionale del Paese in cui ti trovi, ma possono includere:
- Allontanamento forzato dal territorio (espulsione).
- Sanzioni amministrative (multe).
- Detenzione in attesa del rimpatrio.
- Divieto di reingresso: Potrebbe esserti impedito di rientrare nell’UE in futuro.
Eccezioni per cause di forza maggiore
Se il superamento del periodo è dovuto a circostanze imprevedibili o attenuanti, come un ricovero ospedaliero per lesioni gravi o emergenze mediche, è possibile evitare le sanzioni. Tuttavia, dovrai fornire alle autorità competenti prove credibili dell’accaduto. Solo in questo caso i tuoi dati nel sistema potranno essere modificati per giustificare il ritardo nell’uscita.
IMPATTO SU INVITI E FIDEIUSSIONI
L’introduzione dell’EES rende ancora più cruciale la corretta preparazione dei documenti per l’ingresso in Italia, specialmente per quanto riguarda la dimostrazione dei mezzi economici e l’ospitalità.
Perché i mezzi di sussistenza sono sotto la lente
Le fonti indicano chiaramente che, per essere ammessi, i viaggiatori devono soddisfare i requisiti di ingresso. Durante i controlli, gli agenti verificano se il viaggiatore dispone di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno. Solo chi accede a specifici “Programmi nazionali di facilitazione” per viaggiatori frequenti potrebbe essere esentato da questa verifica sistematica, il che implica che per tutti gli altri viaggiatori il controllo dei mezzi economici rimane standard e rigoroso.
La precisione del controllo
Poiché l’EES traccia con esattezza la durata del soggiorno, la copertura economica (come una fideiussione bancaria o assicurativa per l’ingresso stranieri) deve essere perfettamente allineata al periodo di permanenza dichiarato. Se dichiari di restare 15 giorni ma i mezzi economici o la fideiussione non sono adeguati, o se l’EES rileva incongruenze con i tuoi viaggi precedenti (es. rifiuti d’ingresso o overstay), il rischio di respingimento alla frontiera aumenta drasticamente. Dimostrare di poter “acquisire legalmente” questi mezzi è fondamentale.
GESTIONE DEI DATI E PRIVACY
Molti viaggiatori si preoccupano della privacy dei propri dati biometrici. L’EES opera nel rispetto del GDPR e del Regolamento (UE) 2017/2226.
Quali dati vengono conservati e per quanto tempo?
I tempi di conservazione sono rigidi e variano in base alla situazione:
- Ingressi, uscite e rifiuti di ingresso: Conservati per 3 anni dalla data di registrazione.
- Fascicoli individuali: Conservati per 3 anni e 1 giorno dall’ultima uscita.
- Se non viene registrata l’uscita (overstay): I dati restano nel sistema per 5 anni dalla scadenza del soggiorno autorizzato.
- Familiari di cittadini UE: In casi specifici, i dati vengono cancellati dopo 1 anno o non conservati affatto se accompagnano il cittadino UE.
Chi può vedere i miei dati?
L’accesso è limitato a:
- Autorità di frontiera e immigrazione dei Paesi EES.
- Autorità di contrasto (Polizia) ed Europol per indagini su reati gravi e terrorismo.
- Vettori (compagnie aeree/navali): Possono verificare solo se il visto è stato utilizzato o se il numero di ingressi è esaurito, ma non accedono ai dati biometrici completi.
ESENZIONI: CHI NON DEVE REGISTRARSI
Non tutti coloro che attraversano la frontiera finiscono nell’EES. Esistono specifiche categorie esentate dalla registrazione:
- Cittadini dei Paesi che usano l’EES, oltre a Cipro e Irlanda.
- Titolari di permessi di soggiorno o visti per soggiorni di lunga durata (Visto D).
- Cittadini di Andorra, Monaco, San Marino e titolari di passaporto della Città del Vaticano.
- Familiari di cittadini UE con carta di soggiorno che viaggiano con il cittadino UE.
- Ricercatori e studenti con contratti superiori a 3 mesi in attesa di permesso di soggiorno.
- Lavoratori frontalieri e membri di equipaggi (treni, aerei, navi) in servizio.
- Capi di Stato e diplomatici in viaggio ufficiale.
FAQ – DOMANDE FREQUENTI SULL’EES
Ecco le risposte alle domande più comuni basate sui documenti ufficiali.
Il sistema entra in funzione il 12 ottobre 2025, con un’introduzione graduale che si completerà entro il 10 aprile 2026.
Tutti i cittadini di Paesi extra-UE che entrano per soggiorni brevi (max 90 giorni), sia che abbiano bisogno del visto sia che ne siano esenti.
No. L’EES registra i movimenti, il visto autorizza l’ingresso. Se il tuo Paese richiede il visto, dovrai ottenerlo prima di partire.
Se ti rifiuti di fornire i dati biometrici (foto e impronte), ti sarà negato l’ingresso nel territorio dei Paesi europei.
No, i titolari di permessi di soggiorno o visti per soggiorni di lunga durata sono esenti dalla registrazione EES.
Potrai utilizzare il “calcolatore per soggiorni di breve durata” online o chiedere alle autorità di frontiera.
Verrai segnalato come “soggiornante fuoritermine”. Rischi l’espulsione, multe, detenzione o il divieto di rientrare in futuro nell’UE.
Le fonti indicano che il sistema si applica ai cittadini di Paesi terzi senza specifiche esenzioni per età nel testo fornito, quindi la regola generale si applica ai viaggiatori.
Solo le autorità di frontiera, immigrazione, forze dell’ordine (per reati gravi) ed Europol. I vettori vedono solo dati limitati sulla validità del viaggio.
No. Dopo la prima registrazione, per i viaggi successivi verranno verificate solo la foto e le impronte già in memoria, rendendo il passaggio più veloce.
No, pur essendo nell’UE, in questi due Paesi i passaporti verranno ancora timbrati manualmente.
Sono programmi volontari che permettono ai viaggiatori frequenti, dopo una verifica di affidabilità e solvibilità economica, di subire controlli di frontiera meno approfonditi.
Le nuove regole EES rendono ancora più importante avere documenti in regola, specialmente per dimostrare i mezzi di sussistenza e l’ospitalità in Italia.
Chiama subito, i nostri consulenti sono pronti a rispondere a tutte le tue domande gratuitamente:
Ecco una spiegazione dettagliata basata sui documenti forniti.
Cosa sono i Programmi Nazionali di Facilitazione (NFP)?
I Programmi nazionali di facilitazione (o di agevolazione) sono strumenti volontari che i Paesi europei aderenti al sistema EES possono attivare per velocizzare il passaggio delle frontiere ai cittadini di Paesi terzi che viaggiano frequentemente in Europa.
Questi programmi non sono un diritto automatico, ma un “privilegio” concesso a specifici viaggiatori che dimostrano di essere affidabili. Il loro scopo è permettere a chi viaggia spesso di evitare alcuni dei controlli approfonditi solitamente previsti all’arrivo.
Quali sono i vantaggi concreti?
Se vieni accettato in uno di questi programmi, i funzionari di frontiera avranno accesso immediato al tuo storico di ingressi e uscite e potrebbero non essere tenuti a verificare:
- Il punto di partenza e di destinazione del tuo viaggio.
- Lo scopo del soggiorno e i documenti giustificativi (es. inviti, prenotazioni).
- La disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per il soggiorno e per il ritorno (es. denaro contante, carte di credito, fideiussioni).
In sostanza, il passaggio in frontiera diventa molto più fluido perché l’agente non deve esaminare ogni volta tutta la documentazione economica e logistica, dando per assodata la tua affidabilità.
Chi può accedere (Requisiti)
Per entrare in un programma di facilitazione, il viaggiatore deve superare una verifica preliminare (vetting). È necessario:
- Soddisfare i requisiti di ingresso generali del Paese.
- Possedere un documento di viaggio, un visto o un permesso valido.
- Giustificare la frequenza dei viaggi verso i Paesi EES.
- Dimostrare l’uso legittimo dei visti precedenti e la propria intenzione di lasciare l’Europa prima della scadenza del soggiorno.
- Dimostrare il proprio status economico nel Paese di residenza e possedere mezzi finanziari sufficienti per coprire l’intera durata dei soggiorni previsti.
Durata e Validità
L’accesso al programma ha una durata limitata:
- Accesso iniziale: concesso per un massimo di 1 anno.
- Rinnovi: possono estendere la validità fino a un massimo di 5 anni (o fino alla scadenza del passaporto/visto), previa una valutazione annuale.
È importante notare che l’agevolazione è specifica per Paese: essere ammessi al programma di facilitazione (ad esempio) della Germania non garantisce automaticamente lo stesso trattamento in Francia, a meno che non esistano specifici accordi tra i due Stati.
Revoca
L’accesso al programma non è permanente: se le autorità rilevano che il viaggiatore non soddisfa più i criteri di ammissibilità (ad esempio cambiano le condizioni economiche o l’affidabilità), l’agevolazione viene revocata immediatamente.
Le nuove regole EES rendono ancora più importante avere documenti in regola, specialmente per dimostrare i mezzi di sussistenza e l’ospitalità in Italia.
Chiama subito, i nostri consulenti sono pronti a rispondere a tutte le tue domande gratuitamente:
In base ai documenti forniti, per poter accedere ai Programmi nazionali di facilitazione e giustificare la necessità di viaggi frequenti verso i Paesi europei che utilizzano l’EES, è necessario soddisfare specifici criteri di ammissibilità.
Ecco i requisiti puntuali che il viaggiatore deve dimostrare:
- Giustificazione della frequenza: Il richiedente deve essere esplicitamente in grado di giustificare viaggi frequenti verso i paesi europei che utilizzano l’EES.
- Corretto utilizzo dei visti precedenti: È necessario dimostrare l’uso legittimo del visto in passato.
- Status economico e intenzione di ritorno: Bisogna provare il proprio status economico nel paese di residenza e la chiara intenzione di lasciare il paese europeo prima della fine del soggiorno autorizzato.
- Mezzi finanziari: È obbligatorio dimostrare di possedere (o di poter acquisire legalmente) i mezzi finanziari sufficienti per coprire l’intera durata dei soggiorni previsti.
- Requisiti base: Naturalmente, il viaggiatore deve soddisfare i requisiti generali di ingresso del Paese di destinazione ed essere in possesso di un documento di viaggio valido (e, se necessario, di un visto o permesso di soggiorno).
Nota sui controlli incrociati: Se il Paese europeo che esamina la domanda nutre dubbi sulle informazioni fornite, sulle dichiarazioni rilasciate per giustificare i viaggi o sui documenti presentati, ha la facoltà di consultare altri Paesi europei prima di prendere una decisione definitiva sull’ammissione al programma.
Basandosi sulle fonti fornite, ecco cosa prevedono le procedure relative ai Programmi nazionali di facilitazione (NFP) nel caso in cui sorgano problemi o dubbi durante l’esame della domanda.
È importante premettere che l’accesso a questi programmi è considerato un privilegio e non un diritto: nessun Paese europeo che utilizza l’EES è obbligato a concederlo.
Ecco i dettagli su come viene gestita la decisione e cosa accade in caso di criticità:
1. Consultazione tra Paesi prima della decisione
Se il Paese europeo che sta esaminando la tua domanda nutre dei dubbi (ad esempio sulle informazioni fornite, sulle dichiarazioni rilasciate o sulla validità dei documenti presentati), non procede immediatamente al rifiuto isolato. Il regolamento prevede che tale Paese possa consultare altri Paesi europei prima di adottare una decisione definitiva. Questo serve a verificare se ci sono precedenti o segnalazioni in altri Stati che potrebbero influenzare l’affidabilità del viaggiatore.
2. Nessun obbligo di concessione
Poiché l’agevolazione è una concessione discrezionale, lo Stato ha la facoltà di rifiutare la domanda se ritiene che i criteri non siano pienamente soddisfatti. Essendo un privilegio specifico per Paese, il rifiuto da parte di uno Stato non impedisce teoricamente di fare domanda a un altro Stato (se si viaggia frequentemente verso quella destinazione), ma ogni domanda viene valutata singolarmente.
3. Revoca dell’accesso
Se la domanda viene inizialmente accettata ma la situazione cambia, l’accesso può essere ritirato. Se risulta evidente che il viaggiatore non soddisfa più i criteri di ammissibilità (ad esempio, non ha più mezzi economici sufficienti o ha violato le regole di soggiorno), l’accesso al programma nazionale di facilitazione viene revocato.
4. Reclami sui dati
Sebbene i documenti non specifichino una procedura di appello amministrativo specifica per il rifiuto del programma NFP, indicano che ogni viaggiatore ha il diritto di presentare un reclamo formale all’autorità di controllo o al Garante europeo della protezione dei dati se ritiene che i propri dati personali siano stati trattati in modo scorretto o illecito durante le valutazioni.