Stai per invitare un parente o un amico straniero in Italia e l’ambasciata chiede una garanzia economica. Quando ti rivolgi a una banca tradizionale, ti viene chiesto di immobilizzare una somma di denaro – di solito intorno ai 3.905 euro – per tutta la durata della pratica, sei mesi. Per tutto quel periodo, quei soldi sul tuo conto restano vincolati: non li puoi spendere, non li puoi spostare.
Esiste un’alternativa che assolve allo stesso obbligo senza vincolare il tuo capitale: la polizza fideiussoria emessa da una compagnia assicurativa. In questo articolo spieghiamo come funziona giuridicamente, cosa dice la normativa sui mezzi economici per il visto, e per quali tipi di visto è utile.
- Premio polizza: a partire da 135 € per 180 giorni
- Pacchetto con assicurazione sanitaria: 245 € per 180 giorni
- Importo garantito: fino a 3.905,00 EUR
- Emissione: entro 24 ore dalla ricezione di documenti e pagamento
- Consegna: documento con firma digitale via email
Il listino completo, le casistiche e la procedura passo-passo sono nell’articolo dedicato ai costi della polizza fideiussoria per il visto.
La differenza pratica per il tuo portafoglio
Il punto di partenza è lo stesso in entrambe le soluzioni: lo Stato italiano vuole essere certo che la persona invitata abbia i mezzi per sostentarsi durante il soggiorno e che – qualora questi mezzi venissero meno – ci sia qualcuno pronto a coprire la spesa. La differenza sta nel COME si fornisce questa certezza.
Con il deposito cauzionale bancario, sei tu a mettere il capitale: la banca chiede di vincolare la somma sul tuo conto (o di aprirne uno dedicato), e quel denaro resta indisponibile fino allo scioglimento della garanzia. Se durante quei sei mesi ti serve liquidità per altro, non puoi usarla. È il tuo capitale che fa da garanzia.
Con la polizza fideiussoria assicurativa, invece, paghi solo il premio – una somma definita a monte, indipendente dall’importo garantito. Il capitale di garanzia non lo metti tu: lo mette la compagnia di assicurazione, che si impegna verso il beneficiario (lo Stato italiano, tramite il consolato) fino a un tetto massimo di 3.905,00 euro. I tuoi soldi restano sul tuo conto, disponibili per qualsiasi cosa.
Come funziona la polizza fideiussoria sul piano giuridico
La polizza fideiussoria è un contratto disciplinato dagli articoli 1936-1957 del Codice Civile (fideiussione) e dal Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209) per la parte relativa all’emissione da parte di una compagnia assicurativa vigilata da IVASS.
Nel contratto entrano in gioco tre soggetti:
- Il garante: la compagnia di assicurazione che emette la polizza e si impegna a pagare il beneficiario in caso di escussione.
- Il garantito (o contraente): il cittadino italiano – o lo straniero regolarmente residente – che invita la persona dall’estero. È chi sottoscrive la polizza e ne paga il premio.
- Il beneficiario: lo Stato italiano, per il tramite del consolato o dell’ambasciata che rilascia il visto.
Se l’ospite straniero, durante il soggiorno, dovesse risultare a carico dello Stato (per assistenza sanitaria, rimpatrio, ecc.) e i mezzi messi a disposizione dal garantito venissero a mancare, il beneficiario può attivare l’escussione della garanzia. In quel caso paga la compagnia, fino al limite massimo dell’importo garantito (3.905,00 euro).
Subito dopo – e questo è il passaggio che spesso si trascura – la compagnia ha diritto di rivalersi sul garantito attraverso l’azione di regresso prevista dagli articoli 1949-1950 del Codice Civile. In altre parole: la polizza non cancella la responsabilità patrimoniale di chi ha invitato lo straniero. Sposta soltanto il momento e il soggetto a cui il consolato si rivolge per la riscossione, lasciando in capo al garantito l’obbligo finale di rifondere la compagnia. Per il testo integrale del contratto puoi consultare il testo della polizza fideiussoria per il visto turistico.
Questa è la sostanza giuridica del prodotto. Comprenderla aiuta a leggere correttamente la differenza con il deposito cauzionale: nel deposito, il tuo capitale è direttamente esposto; con la polizza fideiussoria, l’esposizione patrimoniale resta tua ma è differita e mediata dalla compagnia.
Vuoi capire se la polizza fideiussoria è la soluzione adatta al tuo caso?
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Cosa dice la normativa sui mezzi economici per il visto
Per i visti di breve durata (tipo C) il riferimento normativo principale è la Direttiva del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2000, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2000. La Direttiva indica quali sono i mezzi economici minimi che lo straniero deve poter dimostrare per accedere al territorio nazionale, distinguendo per fascia di durata del soggiorno e per numero di persone.
A titolo esemplificativo, per soggiorni da 1 a 5 giorni la Direttiva prevede una disponibilità minima nell’ordine di 269,60 euro per chi viaggia da solo e 212,81 euro a persona per gruppi di due o più persone; per durate più lunghe gli importi sono calcolati per fascia di giorni, fino a raggiungere la cifra di 3.905,00 euro che ricorre frequentemente come tetto massimo nelle polizze emesse per visti di breve durata.
– e che alcune comunicazioni commerciali tendono a estendere senza fondamento.
- La Direttiva 1/3/2000 non equipara fra loro le diverse forme di garanzia. Indica i mezzi economici minimi da dimostrare; le forme con cui si dimostrano (denaro contante, traveller’s cheque, fideiussione, polizza fideiussoria) sono regolate dalla prassi del singolo consolato.
- La Direttiva si applica esplicitamente ai visti di breve durata (tipo C). Non disciplina i mezzi economici per i visti di lungo soggiorno (tipo D), che hanno fonti normative distinte (Testo Unico Immigrazione e relativi regolamenti, oltre alle disposizioni di settore).
- L’importo di 3.905,00 euro non è un valore universale: è una cifra che ricorre frequentemente come tetto perché corrisponde al calcolo cumulato per soggiorni medio-lunghi entro i 90 giorni, ma la cifra effettivamente richiesta dipende sempre dalla durata e dalla composizione del gruppo che richiede il visto.
Per quali tipi di visto è utile
La polizza fideiussoria è utilizzata in molte fattispecie di visto per l’Italia, con basi normative però diverse a seconda che si tratti di un visto di breve durata (tipo C) o di lungo soggiorno (tipo D).
Visti di breve durata (tipo C) – soggiorni fino a 90 giorni
In questa categoria rientrano:
- Visto turistico – per parenti, amici, viaggi di piacere. Vedi la polizza fideiussoria per il visto turistico e quella per gli inviti turistici da paesi esenti visto.
- Visto affari o per lavoro dipendente di breve durata – riunioni, fiere, missioni commerciali: polizza fideiussoria per visto affari o lavoro dipendente.
- Visto studio breve – corsi e attività formative entro i 90 giorni: polizza fideiussoria per visto studio.
- Visto sportivo, missione, gara – eventi sportivi e culturali a tempo determinato.
- Visto cure mediche – accesso a strutture sanitarie italiane: polizza fideiussoria per visto cure mediche.
Per tutte queste fattispecie, la Direttiva Ministero Interno 1/3/2000 è il riferimento esplicito per i mezzi economici. La polizza fideiussoria, quando emessa nel rispetto degli importi minimi previsti dalla Direttiva, è idonea in linea generale; l’accettazione effettiva dipende sempre dalla prassi del singolo consolato.
Visti di lungo soggiorno (tipo D) – soggiorni superiori a 90 giorni
In questa categoria rientrano:
- Visto per ricongiungimento familiare – per ricongiungersi con familiari già residenti in Italia: polizza fideiussoria per visto ricongiungimento familiare.
- Visto per lavoro autonomo – liberi professionisti, imprenditori: polizza fideiussoria per visto lavoro autonomo.
- Visto per lavoro subordinato o stagionale – rapporti di lavoro dipendente continuativi o stagionali: polizza fideiussoria per visto lavoro subordinato o stagionale.
- Visto per conversione del permesso di soggiorno – cambio di categoria del permesso già rilasciato: polizza fideiussoria per la conversione del permesso di soggiorno.
- Visto per studio lungo – corsi universitari, master, dottorati di durata superiore ai 90 giorni.
Per queste fattispecie, la Direttiva 1/3/2000 non è la fonte di riferimento. Le forme di garanzia accettate variano per tipo di visto e fanno capo al Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 286/1998) e ai relativi regolamenti attuativi. Nella prassi consolare la polizza fideiussoria viene impiegata anche in queste fattispecie, sempre con conferma del consolato o dello sportello competente sui requisiti specifici della pratica.
Per il dettaglio della tua fattispecie specifica, consulta il pillar “Fideiussione per visto e ingresso in Italia” oppure scrivici descrivendo il caso: ti diciamo se la polizza è applicabile e quale documentazione serve.
Prezzi indicativi e tempi di emissione
I valori indicati nel box di apertura corrispondono al listino corrente per la polizza fideiussoria emessa attraverso il nostro intermediario:
- Premio della sola polizza fideiussoria: 135 euro per una durata di 180 giorni (sei mesi).
- Pacchetto polizza fideiussoria + assicurazione sanitaria: 245 euro per la stessa durata.
- Importo garantito dalla polizza: fino a 3.905,00 euro, in linea con le indicazioni della Direttiva 1/3/2000 per i visti di breve durata.
- Emissione: entro 24 ore dalla ricezione di documentazione completa e pagamento.
- Consegna: il documento è inviato via email con firma digitale; ha valore di originale e può essere presentato in ambasciata così come ricevuto.
I prezzi sono pubblicati sul sito e non comportano costi aggiuntivi nascosti. Per la procedura completa, la documentazione richiesta e i casi particolari (gruppi familiari, soggiorni multipli nei 180 giorni, ecc.) fai riferimento all’articolo dedicato ai costi della polizza fideiussoria per il visto.
Deposito cauzionale vs polizza fideiussoria: a confronto
La tabella riassume in modo schematico le differenze pratiche fra le due soluzioni. Sono dati fattuali, riferiti alla prassi corrente del nostro intermediario per i visti di breve durata.
| Aspetto | Deposito cauzionale in banca | Polizza fideiussoria assicurativa |
|---|---|---|
| Capitale del cliente | Vincolato sul conto per la durata della garanzia (in genere 180 gg) | Resta disponibile sul conto del cliente |
| Soggetto garante | Il cliente, con i propri fondi a copertura | La compagnia di assicurazione, vigilata da IVASS |
| Chi paga in caso di escussione | La banca preleva direttamente dal deposito vincolato | Paga la compagnia, fino al tetto dell’importo garantito |
| Cosa accade dopo l’escussione | Il deposito si riduce o si esaurisce | La compagnia attiva l’azione di regresso sul garantito (artt. 1949-1950 c.c.) |
| Apertura di conto corrente | Spesso richiesta dalla banca emittente | Non richiesta |
| Costo a carico del cliente | Commissioni di gestione + costo opportunità del capitale immobilizzato | Premio unico (da 135 € per 180 gg) |
| Tempi di emissione | Variabili, dipendono dall’istruttoria della banca | Entro 24 ore dalla documentazione completa |
| Durata standard | 180 giorni (rinnovabile) | 180 giorni |
Il punto centrale della tabella è la prima riga: il capitale del cliente. In tutto il resto le due soluzioni sono comparabili sul piano dell’obbligo che soddisfano; la differenza che pesa nel vissuto del lettore – e che spesso fa propendere per la polizza – sta proprio nella disponibilità del proprio denaro.
Domande frequenti
Sì. La polizza fideiussoria è una garanzia prestata dalla compagnia di assicurazione, non un deposito di denaro. Paghi il premio (a partire da 135 € per 180 giorni). L’importo garantito (3.905,00 EUR) è ciò che la compagnia mette a disposizione del beneficiario in caso di escussione, non un capitale che ti viene chiesto di immobilizzare sul conto.
Paga la compagnia di assicurazione fino al limite dell’importo garantito. Subito dopo, la compagnia ha diritto di rivalersi sul garantito (chi ha sottoscritto la polizza) attraverso l’azione di regresso prevista dagli artt. 1949-1950 del Codice Civile. La polizza non cancella la responsabilità patrimoniale di chi invita lo straniero: sposta solo il momento e il soggetto a cui il consolato si rivolge per la riscossione.
Si applica con basi normative diverse a seconda del tipo di visto. Per i visti di breve durata (tipo C – turistico, affari, studio breve, sportivo, cure mediche) il riferimento è la Direttiva Ministero Interno 1° marzo 2000. Per i visti di lungo soggiorno (tipo D – ricongiungimento familiare, lavoro autonomo, lavoro subordinato/stagionale, conversione del permesso di soggiorno, studio lungo) la Direttiva 1/3/2000 non è la fonte di riferimento; le garanzie accettate variano per tipo di visto e per prassi del consolato. Per ogni fattispecie consulta la pagina dedicata sul nostro sito e verifica con il consolato di riferimento.
La polizza emessa nel rispetto dei mezzi economici minimi previsti dalla Direttiva 1/3/2000 è idonea, in linea generale, per i visti di breve durata rilasciati dai consolati italiani. L’accettazione presso il singolo consolato dipende però dalla prassi del consolato stesso, che può richiedere documentazione integrativa o avere preferenze interne. Per i consolati di altri Stati Schengen che rilasciano visti per il proprio Stato, la verifica va fatta caso per caso. In caso di dubbio, prima di emettere la polizza ti consigliamo di confermare con il consolato.
Il premio base è di 135 € per 180 giorni di validità. Esiste un pacchetto comprensivo di assicurazione sanitaria a 245 € per la stessa durata. L’emissione avviene entro 24 ore dalla ricezione di documenti completi e del pagamento. Il documento ha firma digitale e ha valore di originale. Per il listino completo, la documentazione richiesta e la procedura passo-passo fai riferimento all’articolo dedicato ai costi della polizza fideiussoria per il visto.
- D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), pubblicato in GU 13/10/2005 – in particolare l’art. 109 per gli intermediari iscritti al RUI.
- Codice Civile – artt. 1936-1957 (disciplina generale della fideiussione); artt. 1949-1950 in particolare per il regresso del fideiussore.
- Direttiva del Ministero dell’Interno 1° marzo 2000, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17/3/2000 (mezzi economici per i visti di breve durata – tipo C).
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull’Immigrazione) e relativi regolamenti attuativi, per i visti di lungo soggiorno (tipo D).
Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo esclusivamente informativo e non costituiscono consulenza legale, fiscale o assicurativa. Per valutare la soluzione più adatta alla tua situazione, rivolgiti a un professionista qualificato o contatta direttamente il nostro team.
Per altri dubbi puoi consultare altre domande frequenti sulla polizza fideiussoria per il visto.
Foto di copertina: Jakub Żerdzicki su Unsplash